Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1999
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa, e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttive, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 - serie generale.
Per la direttiva 96/92/CE vedi in nota al titolo.
La legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - serie generale; l'art. 36
cosi' recita:
"Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il
Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per dare
attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e
ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema
elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO 2 ;
definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei".
Il D.Lgs. n. 281/1997 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 - serie generale - del 30 agosto 1997.
Nota all'art. 1:
L'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
citato in nota alle premesse, cosi' recita:
"12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo
1 svolge le seguenti funzioni:
formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto".
Nota all'art. 2:
L'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
(Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad
esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), cosi' recita:
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal
quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
1) - 7) (Omissis);
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano
prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu'
di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette
a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure
prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni
di chilowattore per anno;
Tale limite e' elevato a 20 milioni di kWh per le imprese che operano nelle
piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di kWh annui
e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di kWh
proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici
presentino al Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato un
piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra'
comunque protrarsi oltre due anni dalla approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad accezione delle imprese che operano nelle piccole isole,
l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere
riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro
e non oltre i 15 milioni di kWh annui".
Note all'art. 3:
L'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28
marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, cosi' recita:
"Art. 8.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di
una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla
norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono
necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino gia'
dal progetto.
La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto
essa puo' anche sottoporlo al parere del comitato.
La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta, gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica.
Le informazioni fornite in virtu' del presente articolo
sono riservate.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le
amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o
giuridiche anche appartenenti al settore privato".
Per la legge n. 481 del 1995 vedi nelle note alle premesse.
Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi nelle note alle premesse.
L'art. 2, comma 20, lettera c), della citata legge 14
novembre 1995, cosi' recita:
"20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a)-b) (Omissis);
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti
esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta',
qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli
utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre
al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione".
Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9
(Norme per l'attivazione del nuovo piano energetico nazionale. Aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), cosi' recita:
"3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e
distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308".
Il Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992,
cosi' recita:
" B) Contributi alle imprese produttricidistributrici.
Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttricidistributrici con impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente titolo II, punto 3.
Il contributo, nelle sue due componenti, segue la regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il contributo onere termico della C.C.S.E.".
L'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia), cosi' recita:
"2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di
base la costituzione di un'apposita segreteria tecnicooperativa, costituita
da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non
piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro
del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di apparte- nenza. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti".
Nota all'art. 5:
L'art. 20, comma 4, della citata direttiva 96/92/CE, cosi'
recita:
"4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorita' competente
per la soluzione delle controversie e' quella che copre la rete
dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o
l'accesso".
Note all'art. 7:
L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizo della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari".
Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nelle note alle premesse.
Note all'art. 8:
L'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita:
"Art. 15 (Diffide e sanzioni).
Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".
Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 7.
Note all'art. 9:
Per il testo dell'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, vedi nelle note all'art. 2.
L'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 11:
L'art. 3, comma 7, della citata legge 14 novembre 1995, n. 481, cosi' recita: "7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'alto forno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge".
Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 12:
La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1989, n. 120.
L'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, cosi'
recita:
"Art. 2. (Usi delle acque).
L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano.
Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento
per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica
del ciclo naturale dell'acqua".
Il comma 1 dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, 59), cosi' recita:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
al censimento nazionale dei corpi idrici;
alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
i criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;
alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n 36;
alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;
all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese".
Il comma 2 dell'art. 89 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
"2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di
cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu'
regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine
stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento
e' rimesso allo Stato".
I commi 1 e 3 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello
regionale".
"3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi
derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in
vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni
di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato
d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta
giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente".
L'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, cosi' recita:
"Art. 7. -
I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo
Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse ertimes new romani deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate ertimes new romani derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo
Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. A fini della quantificazione, si tiene conto:
dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economicofinanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioniautonomie locali.
Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse ertimes new romani da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".
L'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, cosi' recita:
"Art. 10. - 1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni
a statuto ordinario".
I commi 4 e 5 dell'art. 89 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
"4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in
modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti
ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il
territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita',
anche organizzative, di gestione".
Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (Norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al
coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti
ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica), come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Le concessioni e le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e
imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per le quali,
alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori di
costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia. La disposizione non
si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati ad esercitare le
attivita' di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
5. (Abrogato).
6. Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti da costruirsi da
parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica sono accordate:
a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per
gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio e' uguale o superiore
a 120.000 Volt;
b) dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato
tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione e' inferiore a
120.000 Volt.
7. Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di urgenza,
l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.
8. I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte
dell'Ente nazionale per la energia elettrica hanno efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza
delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni.
9. I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia di
dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.
10. Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono
inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e
sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. (Abrogato)".
Note all'art. 14:
L'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello
statuto speciale della
regione Trentino-Alto-Adige in materia
di produzione e distribuzione
di energia idroelettrica), cosi' recita:
"Art. 10. - Le province, al fine di
concorrere al conseguimento delle finalita'
di cui al primo comma dell'art. 9,
costituiranno una azienda speciale con
iseguenti compiti:
coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;
controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasferimento per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9,comma terzo, n. 2), per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;
altri compiti attribuiti dalle province.
Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la interessata".
L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita:
"Art. 7 (Controllo).
1. Ai fini del presente titolo si ha
controllo nei casi contemplati dall'art.2359
del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri
rapporti giuridici che conferiscono, da soli o , e
tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto
la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante
sulle attivita' di
un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti
giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni
degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla
persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o
beneficiari dei contratti o soggetti
degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali
diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti
di tali rapporti giuridici, abbiano il
potere di esercitare i diritti che ne derivano".
Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 9
Note all'art. 15:
Per l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedi nelle note all'art. 11.
Note all'art. 16:
L'art. 2, commi 15 e
16, della citata legge 14 novembre 1995, n. 481,
cosi' recitano:
"15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano gli articoli 12
e 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e le relative di attuazione
contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le
norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e
10 dello statuto speciale,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4".